Giochi, il grande lavoro della Corte dei Conti

Salvo qualche segnalazione, come un lancio di agenzia dell'Adn Kronos, una dalle poche voci qualificate ed informate sul settore dei giochi, è passato del tutto sotto silenzio anche da parte degli organi di informazione specializzati del settore e – cosa ancora più incredibile – anche da parte delle associazioni di categoria di tutti i singoli comparti della filiera la pregevole deliberazione nr. 23/2021 sul “Fondo per il gioco d'azzardo patologico” della Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti.

Eppure il documento è assai esaustivo, perché riporta tutti i riferimenti normativi in tema di contrasto al gioco d’azzardo patologico; le statistiche sul consumo di gioco d’azzardo condotte dall’Istituto di fisiologia clinica del Centro nazionale delle ricerche, quelle dell’Istituto Superiore di sanità; l'operatività del fondo per il gioco d'azzardo patologico; l'andamento del mercato dei giochi con il quadro dei flussi finanziari e della disciplina fiscale in vigore; l’attuale contesto delle concessioni nella gestione dei giochi; il sistema dei controlli.

Effettuata questa panoramica assai completa, il documento offre raccomandazioni assai opportune, che, oltretutto, raccolgono in parte anche i suggerimenti di tutti gli osservatori più attenti e di tutti gli esperti che si occupano del settore con competenza e professionalità.

L'obiettivo della magistratura contabile era principalmente lo studio delle dipendenze commesse alla pratica dei giochi d'azzardo nei confronti del quale il Legislatore nazionale, e poi, quello regionale, hanno approntato un’azione coordinata di interventi normativi, di natura preventiva e a contenuto finanziario, diretti a contrastare gli effetti espansivi del fenomeno, della ludopatia o disturbo da gioco d’azzardo.

Di conseguenza sono stati esaminati gli aspetti fiscali riguardanti la dimensione finanziaria relativamente alle entrate derivanti dal settore del gaming e l’iter procedimentale e attuativo che ha istituito il Fondo appositamente finalizzato (la cui gestione finanziaria e contabile è attribuita al Ministero della salute).

Anche perché è stato rilevato che con l'aumentare del fenomeno del gioco d'azzardo cresceva il gioco clandestino illegale e quindi lo specifico rischio sociale.

D'altro canto si confermava l'esistenza, nota da tempo, della difficoltà di rilevazione dei dati epidemiologici validi per il corretto dimensionamento del fenomeno, senza il quale non si può avere un quadro reale dell’entità dei malati in cura presso le strutture ambulatoriali, quanti presso le strutture residenziali, quanti presso le strutture semiresidenziali.

Tale "gestione non è stata esente da incertezze attuative, a partire dalla stessa parziale implementazione delle disposizioni in materia di riparto tra le Regioni che prevedevano il criterio base afferente al numero delle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo censite dai Servizi per le Dipendenze; per cui si è fatto, invece, ricorso a quello “per quote di accesso”, in analogia al criterio previsto per la ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, cioè sulla base del dato relativo alla popolazione residente".

L’indagine sul “Fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico” nasce anche e si amplia all'osservazione delle questioni e delle problematiche connesse alla pratica del gioco d’azzardo, lasciando sullo sfondo, inoltre, le questioni che richiamano le attività, la disciplina e la normativa dello Stato per regolare le attività lecite di gioco, con un focus particolare sugli aspetti contabili e di bilancio per le connesse entrate fiscali derivanti dal gioco lecito.

La gestione di tale fondo, la cui analisi vuole rappresentare l'oggetto principale dell’indagine, presenta profili connessi alle problematiche di attuazione della complessa disciplina in materia di giochi, che ha dato origine, così, agli interventi, talvolta non coordinati, dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, Stato, Regioni, comuni e le aziende sanitarie.

Si tratta in sostanza della conferma di quanto andiamo dicendo da tempo circa la necessità di definire le competenze tra ministeri, enti locali e le stesse autorità di riferimento.

Dopo aver riportato i riferimenti normativi in tema di contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP), il documento ricorda che in data 7 settembre 2017 è stata siglata in Conferenza unificata l’Intesa "volta alla definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché dei criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”.

I magistrati contabili hanno approfondito altresì il perimetro del gioco d’azzardo alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale delle Istituzioni europee e delle Istituzioni nazionali, offrendo ai cultori della materia significativi spunti di riflessione, prendendo in esame anche il ruolo economico dell'intero comparto e riconoscendogli una rilevante importanza in termini di occupazione, sviluppo tecnologico ecc. ecc. e non solo perché assicura allo Stato consistenti entrate. Per questo il Legislatore ha introdotto una serie di norme per controllare le attività del settore, anche allo scopo di sottrarre il “gioco lecito” alla criminalità organizzata e contrastare i fenomeni dannosi sotto il profilo sociale e sanitario, quale appunto la ludopatia.

Ai fini della indagine vengono riportate alcune statistiche utili sotto l'aspetto sociologico fornite dal Centro nazionale delle ricerche (CNR), in particola relativamente all’impatto del fenomeno sulla popolazione e alla sua diffusione sul territorio nazionale, e dall’Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR ha condotto studi sulla situazione del gioco d’azzardo: quello dell'IPSAD, (Italian Population Survey on Alcohol and other drugs) sui comportamenti d’uso di alcol, tabacco e sostanze illegali nella popolazione generale, e lo studio ESPAD (European School Survey on Alcohol and other Drugs), che riguarda la stessa ricerca ma sugli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado. In accordo con la letteratura scientifica, dunque, viene definito giocatore colui che ha giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi. I diversi giocatori sono classificati secondo i profili di rischio ad essi associato (giocatore senza nessun problema di gioco, giocatore a rischio, giocatore problematico), adottando alcuni criteri utilizzati anche in altre ricerche. Tali nuovi dati IPSAD ed ESPAD Italia rivelano, così, che in Italia gli adulti scommettono sempre di più, mentre è in calo il gioco d’azzardo, anche on-line, tra i giovani in tutte le Regioni italiane. Nel Sud Italia crescono invece gli studenti giocatori ‘problematici’.

Seguono una miriade di dati circa le indagini effettuate sulle varie tipologie di giocatori (età, professione, livelli culturali, genere, opinioni, spesa pro capite, capacità ed abilità, aspettative, accessibilità al luogo di gioco, giudizi sulla legalità del gioco, ecc. ecc.).

Anche l'Istituto Superiore della Sanità ha svolto alcune ricerche, riportando i risultati dello studio condotto nella popolazione adulta, e in parallelo, quelli dello studio condotto sulla popolazione studentesca di 14-17 anni; inoltre, vengono ripresi i risultati di uno studio sulle abitudini di gioco online condotto tra gli internauti e quelli emersi dallo studio qualitativo con i giocatori d’azzardo in trattamento. Inoltre, vengono illustrate le attività di formazione e del telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo.

Esse rappresentano, però, una fotografia della situazione solo del periodo che va dal 2016 al 2019.

Analizzando i profili di giocatore in funzione dell’età, si osserva che nel profilo di giocatore problematico le fasce d’età che presentano una prevalenza superiore alla media nazionale (3%) sono 50-64 anni con il 3,5%, a seguire 40-49 anni (3,4%) e 25-39 anni (3,3%).

I luoghi dove si gioca di più sono le tabaccherie e i bar, indicate rispettivamente dall’82,6% e dal 61,8% dei giocatori. Seguono le altre ricevitorie (26,9%), le sale scommesse (12,5%) e le sale Bingo (8,2%), le sale di videolottery (VLT) (3,1%).

Il primo dato riferito alla distribuzione percentuale dei giocatori rispetto ai profili di rischio mette in evidenza che il 72,8% della popolazione di giocatori pratica gioco d’azzardo senza nessun problema di gioco, l’11,3% è un giocatore a basso rischio, il 7,6% a rischio moderato e l’8,3% dei giocatori evidenzia un profilo di giocatore problematico. La classe d’età maggiormente rappresentata in tutti i profili è quella 50-64 anni. Rispetto alla condizione lavorativa, gli occupati sono la categoria maggiormente rappresentata in tutti i profili di rischio. Nel profilo di giocatori problematici si osservano le percentuali più elevate per le casalinghe (19,5%) e per i disoccupati o le persone in cerca di occupazione (14,3%).

La ricerca poi si sofferma sui vari fattori di rischio per il gioco d’azzardo. Si riporta, infatti, che “nell’epidemiologia classica il fattore di rischio (RF) è una specifica condizione che risulta statisticamente associata ad una malattia e che pertanto si ritiene possa concorrere alla sua patogenesi, favorirne lo sviluppo o accelerarne il decorso. Anche gli stili di vita non salutari si confermano come fattori associati positivamente con il comportamento di gioco problematico. In particolare, il comportamento di binge drinking (bere fino al perdere il controllo) ha un’associazione positiva molto forte se praticato 3 volte o più nell’ultimo mese, in quanto espone circa 18 volte di più alla possibilità di sviluppare un comportamento di gioco problematico.

Questo conferma quanto da sempre sottolineato anche da chi scrive, che, cioè, spesso la ludopatia è associata ad altri tipi di dipendenze e rappresenta solo uno degli aspetti di un problema complessivo della persona.

Il focus principale però resta sugli aspetti finanziari e gestionali del «Fondo per il gioco d'azzardo», istituito presso il Ministero della salute, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia, la cui dotazione era stata autorizzata per 50 milioni a decorrere dal 2016.

«Il Fondo è ripartito, come accennato, tra le Regioni sulla base del criterio afferente al numero delle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo censite dai Servizi per le dipendenze, Ser-D. Tuttavia essendo tale servizio, per tali finalità di analisi, presente solo in parte sul territorio nazionale e nell’incompletezza e poca utilizzabilità dei dati, le risorse vengono ripartite, come è avvenuto per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 (e 2020) con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato–Regioni, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri determinati in analogia alla ripartizione delle risorse statali di cui alla legge n. 190 del 2014, cioè per quote d’accesso, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard per il SSN, (al pari, cioè, delle risorse assegnate a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale). Per il 2020 si è poi continuato ad applicare pro tempore, nelle more della emanazione del nuovo decreto, ancora il dm 26 ottobre 2018, valevole per le risorse stanziate per il 2018 ed anche per quelle stanziate nel 2019. La situazione emergenziale connessa alla pandemia ha poi bloccato gli interventi di attuazione posti in essere dalle Regioni e, pertanto, non è stato possibile procedere ai previsti pagamenti. Gli stessi, infatti, risultano essere pari a circa 49 milioni in conto dei residui e poco più di 1 milione in conto competenza».

Attualmente il nuovo decreto, che modificherà quello del 2010, sebbene approvato dal Consiglio superiore di sanità risulta ancora in via di definizione mancando l’approvazione della Cabina di regia e il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Con esso si prevede la raccolta delle informazioni sulle dipendenze da gioco d’azzardo. Ciò ha portato, alla luce della sentenza del Tar, ad una nuova fase consultiva con la valutazione integrale dei piani da parte dell’Osservatorio, previa condivisione di una nuova metodologia di valutazione che ha incluso anche nuovi elementi.

«Il problema delle difficoltà di rilevazione dei dati è conosciuto da un decennio e allo stato attuale non si ha un quadro reale di quanti malati siano in cura presso le strutture ambulatoriali, quanti presso le strutture residenziali, quanti presso le strutture semiresidenziali.

Una migliore e più puntuale conoscenza dei dati appare, infatti, essenziale sotto almeno tre profili: quello della quantificazione delle risorse da riportare al numero di casi effettivamente registrati; quello di una più efficace programmazione centrale e territoriale; quella di consentire all’ADM di monitorare l’offerta dei giochi anche in considerazione del criterio attinente al numero dei soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo. Al momento pertanto si è potuto erogare, ad aprile 2020, solo le quote spettanti del 2018 e la quota 2019 solamente alla Regione Friuli.

La Corte die Conti ha preso poi in esame le iniziative assunte da alcune Regioni (Lazio, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Lombardia).

In Italia il mercato dei giochi è andato sempre più crescendo, sia per la spesa sostenuta dai giocatori, sia per il fatturato dell’intera filiera, sia per i flussi finanziari a favore dal bilancio dello Stato.

La legge di bilancio 2020 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, il prelievo erariale unico sugli apparecchi siano incrementate, rispettivamente, al 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e al’8,5 per cento sino al 31 dicembre 2020 e al’8,6 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (appunto, il pay out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui alla lettera a), e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui alla lettera b). ed ha raggiunto una raccolta che aveva superato i 108,836 miliardi nel 2019 (nel 2018 erano pari a 106,9 miliardi e nel 2017 a 101,7 miliardi) poi è crollato a seguito della pandemia arrivando per l'anno 2020 ad Euro 86,029 miliardi e per l'anno 2021 ad Euro 109,094.

Il documento poi si diffonde nel descrivere l'attuale contesto delle concessioni nella gestione dei giochi. Attualmente l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), ha regolamentato il settore distinguendo la seguente tipologia: a) apparecchi di intrattenimento; b) gioco a distanza; c) giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; d) lotterie; e) bingo; f) scommesse.

L’emergenza COVID-19 con il blocco totale della raccolta del gioco pubblico che essa ha comportato nel 2020 e nel 2021 nel settore degli apparecchi da intrattenimento ha profondamente inciso non solo sulle entrate erariali derivanti dal gioco “fisico”, ma anche sugli stessi bilanci dei concessionari di Stato con effetti ancora incerti sul quadro economico complessivo e sullo stesso equilibrio economico delle concessioni.

Per di più, ancora attualmente, non sono state risolte le criticità collegate alle leggi regionali in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco. Ogni Regione, infatti, continua ad adottare una propria normativa in materia. Per cui vista la difficoltà di individuazione dei luoghi sensibili rispetto ai quali gli apparecchi devono osservare distanze minime obbligatorie, si è spesso andato a penalizzare il gioco legale a tutto vantaggio di quello illegale spesso gestito dalla criminalità.

E' necessario perciò una regolamentazione definitiva che riesca a contemperare i confliggenti interessi pubblici, tesi al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo ed al gioco illegale.

In queste pagine si manifesta tutta la sensibilità della Corte dei Conti nei confronti sia degli interessi dei conti pubblici sia delle esigenze di un'industria, che vede coinvolte numerose aziende che danno occupazione a centinaia di migliaia di addetti, contribuiscono alla ricchezza nazionale, partecipano attivamente al processo di innovazione del nostro apparato tecnologico. E nello stesso tempo presiedono e garantiscono l'ordine e la salute pubblici.

Di seguito viene effettuata una vera e propria summa di tutta la normativa in essere, molto utile per chi voglia conoscere lo stato dell'arte, anche sottolineando la grande difficoltà dei concessionari rappresentata dal deposito della fidejussione richiesta ai sensi del dm 31 gennaio 2000, n. 29 pari a 516.456,90 a garanzia degli adempimenti convenzionali che, relativamente al periodo di proroga tecnica, deve essere depositata annualmente. Il mancato deposito della medesima ha costituito una delle principali cause di decadenza dal rapporto concessorio ed ha comportato nel passato anche molti «incidenti di percorso».

Viene fatta quindi una panoramica molto utile di tutte le concessioni in essere tra le quali quelle del gioco del bingo che nel primo semestre dell’anno scorso, non essendo intervenuti provvedimenti di decadenza, risultano attive con 193 concessioni, tutte originariamente assegnate a seguito della gara pubblica tenutasi nell’anno 2001.

I magistrati contabili insistono nel far presente la difficoltà di attribuire concessioni a causa del sovrapporsi di competenze tra ente regolatore (ADM) e enti territoriali con norme e disposizioni le più disparate, che rendono molto difficoltosa ai concessionari abilitati la raccolta del gioco, con l’imposizione di limiti di orario e divieti di ubicazione dei luoghi preposti in prossimità di quelli che vengono definiti come luoghi sensibili. Confortati anche dal Consiglio di Stato che con parere n.1057 del 4 aprile 2019, relativamente alla procedura di gara, ha formulato alcuni rilievi relativi, principalmente, alla mancata risoluzione della vicenda inerente all’ubicazione dei negozi/punti di gioco alla luce della normativa restrittiva adottata dalle Regioni e dagli Enti Locali.

L’indizione della gara può apparire, pertanto, una procedura connotata da implicazioni non di agevole lettura, laddove continuino a permanere una non completa e chiara disciplina in ordine alla possibilità dei concessionari di collocare sul territorio gli esercizi ad essi collegati ed una non coeva ed uniforme applicazione. E' impossibile infatti qualsiasi piano industriale sopratutto per consistenti investimenti.

Queste difficoltà comporterebbero, anche secondo l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, effetti negativi sulle stesse procedure di gare con una partecipazione molto limitata ai bandi, con la conseguenza che molti diritti non verrebbero assegnati; la partecipazione alla gara in un quadro di forte criticità che potrebbe rivelarsi non favorevole per alcuni concessionari, che andrebbero incontro a forti difficoltà di tipo economico; con l’assegnazione a soggetti che non hanno patito le conseguenze della crisi dovuta alla pandemia, in possesso di risorse ingenti, ma non di adeguati requisiti di affidabilità per la gestione di un settore particolarmente delicato quale quello del gioco pubblico. Cioè della criminalità.

In questa eventualità non sarebbe un effetto negativo la tendenza in atto verso un riassetto del settore del gioco con una polarizzazione nei confronti di alcuni grandi soggetti che hanno via via acquisito le concessioni di operatori più piccoli. Le concessioni e la raccolta verrebbero concentrati in soggetti più strutturati e, quindi, più adeguati a rivestire il ruolo di concessionario di Stato, sia dal punto di vista del patrimonio e composizione societario, sia in termini di regolarità negli adempimenti, sia di complessiva affidabilità.

Infine i Magistrati si diffondono nell'esame del sistema dei controlli, individuando le aree dell’illecito, che riguardano essenzialmente i seguenti comparti:

• il gioco fisico/on line, mediante i cosiddetti “Totem”;

• il gioco on line effettuato mediante i CTD (Centri Trasmissione Dati) o i PdR (Punti di Ricarica);

* l’alterazione degli apparecchi da divertimento (slot).

Si tratta di tipologie di gioco che aggirano le disposizioni e i vincoli del sistema concessorio, utilizzando canali alternativi a quelli ufficiali, sia per sottrarsi al pagamento delle imposte, sia per occultare i destinatari dei relativi profitti.

I controlli sui concessionari vengono effettuati con le verifiche della permanenza dei requisiti soggettivi delle società e delle persone che rivestono ruoli decisionali all’interno delle stesse, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla gestione del gioco;

Quelli sugli esercizi di gioco consistono in accertamenti condotti sul territorio;

Quelli sul web esaminano i siti Internet e bloccano quelli privi delle autorizzazioni previste (ad oggi, i siti inibiti sono oltre 8.000, con più di 10,3 milioni di tentativi di accesso a domini illegali bloccati).

Infine i controlli sulle apparecchiature o sulle piattaforme di gioco verificano col supporto di Sogei gli apparecchi da gioco e le piattaforme software di gestione delle reti e di erogazione del gioco, dal punto di vista della regolare erogazione delle vincite e della corretta determinazione dei flussi erariali.

Il documento si conclude con i Risultati finanziari nel 2019 e 2020.

La legge di bilancio 2019 ha previsto alcune misure in materia di giochi. Tra queste vi era l’incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’1,35 e dell’1,25 per cento delle aliquote del prelievo erariale unico applicabili agli apparecchi (AWP e VLT), elevando rispettivamente l’aliquota al 20,60 per cento e al 7,50 per cento.

Inoltre, a far data dal 29 gennaio 2019 e sino al 30 aprile, per effetto dell’entrata in vigore del DL 28 gennaio 2019, n. 4, la misura del prelievo erariale unico, limitatamente ai soli apparecchi AWP, è stata elevata al 21,25 per cento, mentre a decorrere dal 1° maggio 2019 si è innalzata al 21,60 per cento in relazione agli apparecchi AWP e al 7,90 per cento in relazione agli apparecchi VLT; ha, inoltre, fissato la riduzione della percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) in misura non inferiore al 68 per cento per gli apparecchi AWP e all’84 per cento per gli apparecchi VLT. A partire dall’anno 2019, poi, si applica alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’aliquota del 20 per cento sul margine, se la raccolta avviene su rete fisica (aliquota precedente 18 per cento); alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’aliquota del 24 per cento sul margine, se la raccolta avviene a distanza (aliquota precedente 22 per cento); alle scommesse virtuali l’aliquota del 22 per cento sul margine (aliquota precedente 20 per cento).

 

Conclusioni

L'indagine ha avuto l’obiettivo di analizzare gli aspetti relativi all’attuazione del Fondo statale previsto dalla legge di stabilità del 2016 e posto a contrasto degli effetti negativi, sociali ed economici, oltre che sanitari, che scaturiscono dalla diffusione di tale ormai riconosciuta patologia.

Le statistiche attualmente gestite da centri o istituti di ricerca, pubblici e privati, tuttavia, non sono sufficienti per fornire un inquadramento e un monitoraggio più specifico del fenomeno. Il sistema di rilevazione e di sorveglianza, come risulta bene nell’indagine, non può prescindere da una piattaforma informatica, oggi sì esistente in ambito regionale per le altre dipendenze, ma che richiede un coordinamento e una compatibilità tecnologica uniforme per il consolidamento delle informazioni, che attualmente mancano.

La rilevazione avviene “su base volontaria”, cioè il dato viene registrato in caso di solo spontaneo ricorso del soggetto alle cure della struttura sanitaria locale. Ciò può condurre, pertanto, ad una sottostima del fenomeno che potrebbe rivelarsi anche di più ampie proporzioni.

Il DL n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), prevedeva per tutelare specificamente i soggetti più deboli affetti da tale patologia, l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) anche delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone colpite da ludopatia, per le quali risulta essenziale una corretta informazione e la promozione di campagne informative sui pericoli del gioco d’azzardo. In effetti non si condivide il divieto tout court di informazione, ma si chiede una “corretta informazione”. Inoltre, la legge di stabilità per il 2015 istituiva un Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Ma ancora non risulta utilizzabile il SIND (Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze) che, rilevando unicamente i dati relativi alle altre dipendenze, non è operativo per la raccolta dei dati informativi relativi alla dipendenza da gioco d’azzardo.

La confusione – come si vede – regna ancora sovrana.

Anche in questo caso sarebbe auspicabile una accelerazione delle procedure amministrative ai fini dell’approvazione del nuovo decreto ministeriale che regola tale piattaforma informatica.

Ed infine si sollecitano con forza: una possibile e futura riforma organica in materia, con la predisposizione di un codice sui giochi e sul riordino del loro relativo prelievo erariale. L’Intesa in Conferenza unificata Stato autonomie locali del 2017 non ha determinato una uniforme legislazione regionale in materia ed anche talune delle successive disposizioni recate dal richiamato DL n. 87 (decreto “Dignità”) non hanno ancora avuto se non parziale attuazione, laddove, ad esempio, si era previsto un monitoraggio dell’offerta dei giochi, anche attraverso una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio.

E' il bilanciamento che da anni andiamo auspicando.

I risultati di tale attività di monitoraggio sono pubblicati nell’ambito di una relazione ministeriale (Mef/Salute), da presentarsi annualmente alle Camere, che, tuttavia, ancora non è mai avvenuta.

Accanto a tutti questi inadempimenti si aggiunge anche una non sufficiente e stringente attività di indirizzo sulle attività regionali. Resta poi ancora da affrontare la questione relativa alle proroghe delle concessioni nel settore dei giochi, in particolar modo delle concessioni relative ai giochi effettuati mediante gli apparecchi da intrattenimento e alle concessioni per il gioco del bingo. Il tema necessita di più organica soluzione che passi anche attraverso un concreto e proficuo dialogo tra soggetti pubblici e associazioni delle imprese di categoria, tale da garantire le condizioni ottimali per l’indizione delle gare, assicurando agli operatori del settore la continuità aziendale, per rendere altresì il mercato maggiormente regolato e di tipo concorrenziale.

C'è però una luce in fondo al tunnel con la istituzione della Commissione d’inchiesta sul gioco pubblico, dalla cui attività potranno derivare ulteriori elementi di approfondimento. L’ADM riconosce che i principi, seppur concreti ed attuali, sanciti nell’Intesa della Conferenza unificata del 2017 non hanno consentito comunque di superare i limiti di una disciplina stratificata nel tempo, in un contesto in cui le entrate da gioco lecito ammontano a quasi 10 miliardi ma altrettante si stimano quelle sottratte da quello illecito.

Il Ministero della salute ha specificato che per il contrasto al gioco patologico sono stati istituiti due fondi, l’uno agganciato ai LEA, l’altro più specifico, quello appunto del GAP, ma i decreti ministeriali di ripartizione assegnano le risorse alle Regioni su base capitaria tramite il SIND che attualmente, tuttavia, non rileva i dati in maniera significativa. Per i rappresentanti delle Regioni sarebbe opportuno formulare ipotesi di sviluppo del fenomeno alla luce della configurazione più attuale della patologia (visto che i dati di riferimento sono di natura campionaria e non più attuali). Ulteriore osservazione è stata posta in merito ai criteri di riparto da utilizzarsi per l’assegnazione delle risorse alle Regioni, che potrebbero fare riferimento ad un sistema più articolato.

Infine il Consiglio di Stato conclude sottolineando per l'ennesima ed ancora una volta “la rilevanza del contesto socio economico nel quale agiscono tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel settore dei giochi,... l’esigenza di assicurare l’equilibrato bilanciamento tra obiettivi di natura contabile e finanziaria”... e gli obiettivi connessi alla tutela dei consumatori del gioco d’azzardo per prevenire la diffusione della patologia ad esso connessa.

La peculiarità del contesto non deve comunque far perdere di vista la tutela della concorrenza per quanto attiene alle concessioni di giochi, così come il rispetto della legalità.

Centrale risulta lo sviluppo della piattaforma unitaria per la conoscenza dei dati recuperando i ritardi registrati. Cruciale, dunque, si prospetta il raccordo tra diversi livelli di governo, tra amministrazioni centrali e territoriali,

Riccardo Pedrizzi